Il matrimonio è solo quello tra un uomo ed una donna.

15 settembre 2010 | Di: estremocentromarche

E’ una notizia; ed è rassicurante se ad affermarlo non è qualche “cattolico” bensì la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n.138 del 15 aprile 2010. La Corte ha infatti respinto la richiesta di matrimonio omosessuale e dichiarato inammissibile l’intervento della associazione radicale “Certi diritti” con motivazioni chiare, basandosi sui lavori preparatori dei padri costituenti. La questione portata all’ attenzione della Corte, sia dal Tribunale di Venezia che dalla Corte di appello di Trento, riguardava la censura delle norme del codice civile (art.98 e ss.) che non consentono agli individui di sposarsi con persone dello stesso sesso e ciò, sostenevano quei giudici, sarebbe in contrasto con gli artt.2,3,10 e 29 della Costituzione. Non è così, dice la Corte Costituzionale con la sopra richiamata decisione. La famiglia pensata dai padri costituenti come “società naturale fondata sul matrimonio” nella elaborazione che risulta all’art.29 ha una definizione propria; essa rappresenta un unicum particolare e specifico. Non solo la questione delle unioni omosessuali, benché nota, rimase del tutto estranea al dibattito, ma essi affermarono la uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con riguardo proprio alla posizione della donna. Né è casuale, prosegue il ragionamento della Corte, che subito dopo, all’art.30, la carta costituzionale abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli. Con ciò a dire che “la finalità potenzialmente procreativa del matrimonio vale a differenziarlo dall’unione omosessuale”. In tale contesto, aggiunge la Corte -con riferimento alla uguaglianza prevista all’art.3- “il matrimonio, solo ed esclusivamente tra un uomo ed una donna, non può considerarsi illegittimo sul piano costituzionale perché trova fondamento nell’art.29 e perché le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”. Dunque non vi è alcuna lesione del principio di uguaglianza perché le due realtà uguali non sono. La Corte ha esaminato il problema delle unioni omosessuali anche dal punto di vista della normativa europea rilevando come ciascun Paese abbia affrontato il tema attraverso forme di tutela molto differenziate, ma in prevalenza prevedendo una chiara distinzione di esse unioni omosessuali dal matrimonio in quanto trattasi di una libera unione di persone, assimilabile a qualsiasi formazione sociale, ma che nulla ha a che vedere con lo specifico del matrimonio. La questione, ricorda ancora la Corte Costituzionale, è di competenza esclusiva delle leggi nazionali ed è affidata alla discrezionalità del Parlamento. Non possono i Giudici attraverso “una interpretazione creativa” sostituirsi al legislatore. Ciò significa, ancora una volta, che le famiglie se vogliono tutelare la loro specificità debbono poter scegliere da chi farsi rappresentare in Parlamento. La Corte lo ha ricordato in modo chiaro ed esaustivo; è opportuno che le famiglie non lo dimentichino.

A cura di Giorgio Paolucci

In: Politica

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